Errore durante il parto: quando madre e bambino hanno diritto al risarcimento?

Errore durante il parto: quando madre e bambino hanno diritto al risarcimento?
Se durante il parto un errore medico o ostetrico provoca un danno alla madre o al bambino, puoi chiedere il risarcimento quando è possibile dimostrare che una condotta corretta e tempestiva avrebbe evitato o ridotto quelle conseguenze.
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Quando un errore durante il parto dà diritto al risarcimento?
Non ogni complicanza del parto è malasanità. Il diritto al risarcimento nasce quando esiste un errore, un’omissione o un ritardo imputabile ai sanitari e questa condotta ha causato o aggravato il danno subito dalla madre o dal neonato.
Gli errori da valutare più frequentemente riguardano:
- mancato riconoscimento della sofferenza fetale;
- errata interpretazione del tracciato cardiotocografico;
- ritardo nel parto cesareo d’urgenza;
- gestione non corretta di un travaglio prolungato;
- uso inappropriato di ossitocina;
- gestione errata della distocia di spalla;
- utilizzo non corretto di ventosa o altri strumenti ostetrici;
- mancato riconoscimento di emorragie o altre emergenze materne;
- ritardo nella rianimazione del neonato;
- carenze organizzative della struttura sanitaria.
La domanda decisiva non è quindi soltanto “durante il parto qualcosa è andato storto?”, ma se quel danno fosse concretamente evitabile attraverso un’assistenza conforme alle buone pratiche cliniche.
Quali danni al bambino possono dipendere da un errore durante il parto?
Un errore nella gestione del travaglio o del parto può provocare conseguenze neurologiche, motorie o fisiche anche permanenti. La presenza del danno, però, non dimostra da sola la responsabilità sanitaria.
Tra le conseguenze che richiedono particolare attenzione medico-legale rientrano:
- encefalopatia ipossico-ischemica;
- paralisi cerebrale infantile;
- lesioni neurologiche permanenti;
- convulsioni neonatali;
- lesione del plesso brachiale;
- fratture e traumi da parto;
- deficit motori o cognitivi;
- necessità di assistenza e riabilitazione continuative;
- morte fetale o neonatale.
Per ottenere il risarcimento devi poter collegare il danno a una condotta sanitaria colposa secondo il criterio causale applicato nella responsabilità civile.
Quali danni può subire la madre?
Anche la madre può avere un autonomo diritto al risarcimento. L’errore durante il parto può infatti danneggiare contemporaneamente il bambino e la partoriente, ma si tratta di posizioni risarcitorie distinte.
Possono assumere rilevanza, ad esempio:
- emorragie non diagnosticate o trattate tardivamente;
- lesioni uterine;
- lesioni vaginali, perineali o sfinteriche;
- danni conseguenti a manovre ostetriche scorrette;
- isterectomia resa necessaria da una complicanza gestita in modo inadeguato;
- perdita o compromissione della capacità procreativa;
- infezioni e complicanze post-partum riconducibili alla condotta sanitaria;
- danni psicologici clinicamente accertati.
Anche in questo caso occorre distinguere la complicanza inevitabile dal danno che una condotta sanitaria corretta avrebbe probabilmente evitato.
Errore durante il parto: chi può chiedere il risarcimento?
La risposta dipende da chi ha subito concretamente il danno.
| Soggetto danneggiato | Possibile danno risarcibile | Esempio |
|---|---|---|
| Bambino | Danno biologico temporaneo e permanente | Lesione neurologica o motoria |
| Bambino | Danno patrimoniale futuro | Cure, assistenza, ausili e ridotta capacità lavorativa |
| Madre | Danno biologico | Lesioni fisiche permanenti |
| Madre | Danno non patrimoniale | Sofferenza conseguente alle lesioni subite |
| Genitori | Danno proprio, se provato | Sconvolgimento della vita familiare per grave disabilità del figlio |
| Genitori | Perdita del rapporto parentale | Morte del bambino causalmente riconducibile all’errore |
Nei casi di grave disabilità del bambino, il risarcimento non riguarda quindi necessariamente soltanto il minore. Devono essere valutate separatamente anche le conseguenze direttamente subite dai genitori.
Cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento?
Il punto centrale è il nesso causale. Non basta provare che vi sia stato un errore: bisogna dimostrare che quell’errore ha causato o aggravato il danno.
In concreto devono essere ricostruiti tre elementi:
- Condotta sanitaria non corretta: errore, omissione, ritardo o violazione delle buone pratiche clinico-assistenziali.
- Danno: lesione effettivamente subita dalla madre, dal bambino o, nei casi previsti, dai familiari.
- Nesso causale: collegamento tra la condotta contestata e il danno.
Nella responsabilità civile sanitaria il giudizio causale viene effettuato secondo il criterio del “più probabile che non”: occorre quindi valutare quale sarebbe stato, con maggiore probabilità, l’esito se i sanitari avessero agito correttamente.
Tracciato cardiotocografico e tempi del parto: perché sono così importanti?
Nei danni da parto la cronologia può essere decisiva. Bisogna capire quando sono comparsi i primi segnali di rischio, quando sono stati riconosciuti e quanto tempo è trascorso prima dell’intervento.
Per questo assumono particolare importanza:
- tracciati cardiotocografici completi;
- partogramma;
- cartella clinica della madre;
- diario ostetrico;
- orari delle decisioni mediche;
- verbale del parto o del cesareo;
- cartella clinica del neonato;
- indice di Apgar;
- emogasanalisi del cordone, se disponibile;
- documentazione della rianimazione e della terapia intensiva neonatale;
- esami neurologici e diagnostici successivi.
Non è raro che la responsabilità emerga proprio confrontando il tracciato con gli orari annotati nella documentazione.
Cosa dice la Cassazione sugli errori durante il parto?
La Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 7074 del 15 marzo 2024 ha esaminato un caso di tardiva esecuzione del parto cesareo che aveva determinato la morte di una neonata nata in condizioni di grave insufficienza respiratoria.
La Corte ha chiarito un principio importante anche dal punto di vista probatorio: al paziente non può essere richiesto di individuare fin dall’inizio tutti gli specifici errori tecnici, perché alcuni profili di responsabilità possono emergere soltanto attraverso la consulenza tecnica.
Nel caso esaminato erano emerse anche criticità relative al funzionamento dell’apparecchio cardiotocografico e alla gestione della neonata dopo la nascita.
Il principio è rilevante perché un danno da parto può derivare non da un singolo errore, ma da una sequenza di omissioni cliniche e organizzative.
Responsabilità dell’ospedale: cosa prevede la Legge Gelli-Bianco?
L’art. 7 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del Codice civile, delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali si avvale.
Questo significa che la responsabilità può riguardare non soltanto il singolo ginecologo o l’ostetrica, ma anche la struttura quando il danno dipende, ad esempio, da:
- organizzazione inadeguata del reparto;
- mancata disponibilità tempestiva della sala operatoria;
- apparecchiature non funzionanti;
- insufficiente coordinamento dell’équipe;
- ritardo nell’intervento del neonatologo o dell’anestesista.
Prima di iniziare il giudizio civile, l’art. 8 della Legge n. 24/2017 prevede inoltre il previo esperimento della consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., ferma l’alternativa della mediazione prevista dalla stessa norma.
Quali danni possono essere risarciti?
Il risarcimento deve riflettere le conseguenze reali dell’errore, non soltanto la diagnosi riportata nella cartella clinica.
Per il bambino possono assumere particolare rilievo il danno biologico permanente, le future necessità assistenziali, le terapie, gli ausili, la riabilitazione e l’eventuale perdita della capacità lavorativa futura.
Per la madre devono invece essere considerate le lesioni fisiche, gli eventuali postumi permanenti e le ulteriori conseguenze non patrimoniali e patrimoniali provate.
Nei casi di morte del neonato assume rilievo anche il danno da perdita del rapporto parentale. La Cassazione civile, Sezione III, n. 26826/2025 ha ribadito che la morte di una neonata può determinare per i genitori un danno risarcibile sia nella dimensione della sofferenza interiore sia nelle conseguenze dinamico-relazionali sulla loro vita.
FAQ sull’errore durante il parto
Se il bambino nasce apparentemente sano ma il danno neurologico emerge dopo mesi, si può ancora valutare un errore durante il parto?
Sì. Alcune conseguenze neurologiche possono manifestarsi o essere definite clinicamente nel tempo. In questi casi bisogna confrontare l’evoluzione del bambino con la documentazione del travaglio, del parto e del periodo neonatale per verificare l’eventuale origine perinatale del danno.
Se il tracciato cardiotocografico è andato perso, il risarcimento diventa impossibile?
No. La mancanza del tracciato può rendere l’accertamento più complesso, ma il caso deve essere valutato utilizzando tutta la documentazione disponibile. L’assenza di un documento clinico rilevante non significa automaticamente né responsabilità dell’ospedale né impossibilità di provarla.
Un errore dell’ostetrica può comportare la responsabilità dell’ospedale?
Sì. L’art. 7 della Legge n. 24/2017 riguarda le condotte degli esercenti le professioni sanitarie di cui la struttura si avvale. La responsabilità della struttura non è quindi limitata agli errori commessi dai medici.
Se durante il parto vengono commessi più errori da professionisti diversi, chi risponde?
Occorre ricostruire il ruolo causale delle diverse condotte. In un danno da parto possono concorrere errori del ginecologo, dell’ostetrica, dell’anestesista, del neonatologo e carenze organizzative della struttura. Non è necessario presumere che esista un unico responsabile.
Anche il padre può avere diritto a un risarcimento per un grave danno subito dal bambino?
Sì, quando dimostra di avere subito un danno proprio giuridicamente risarcibile derivante dalle gravi conseguenze riportate dal figlio. Si tratta di un danno distinto da quello spettante direttamente al bambino e deve essere valutato e provato autonomamente.



