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Il reato di percosse e lesioni

Il reato di percosse e lesioni

reato di percosse e lesioni

Il reato di percosse e lesioni è descritto nell’art. 581 c.p. che statuisce quanto segue: chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Pertanto, la percossa si può definire un atto violento privo di conseguenze lesive.

L’elemento psicologico è rappresentato dalla consapevole volontà di percuotere taluno.

In cosa consiste il reato di percosse e lesioni

Il reato di percosse e lesioni consiste nel trascendere alle vie di fatto esercitando una violenza fisica su parti corporee della persona altrui. L’atto di percuotere, ossia di colpire, urtare, battere, picchiare e simili, indica una precisa modalità d’azione e individua una condotta tipica, onde le percosse costituiscono un reato a forma vincolata (la lesione personale è invece a forma libera); i mezzi di offesa possono essere naturali (mani, piedi, ecc.) oppure altri mezzi contundenti (sassi, bastoni, fruste, libri).

L’evento s’immedesima con l’azione, il reato di percosse e lesioni è un reato di pura condotta o formale. Gli effetti della percossa infatti possono essere totalmente assenti, oppure essere costituiti da una sensazione dolorosa, una reazione vasomotoria senza edema o ecchimosi, spavento e collera, che si dileguano in poco tempo.

Percosse e lesioni: esenzioni ed aggravanti

Il reato di percosse non sussiste se fa parte integrante di reati più complessi, come la violenza carnale (art. 519 c.p.) o la rapina (art. 628 c.p.).

Al delitto di percosse si applicano le aggravanti e le attenuanti comuni (artt. 61 e 62 c.p.); il delitto stesso è sempre perseguibile a querela dell’offeso.

Percosse e lesioni: lesione personale

Commette il delitto di lesione personale chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Il nostro ordinamento prevede quattro differenti tipi di lesioni personali:

  1.  lesioni personali lievissime: sono quelle da cui deriva alla vittima una malattia di durata non superiore ai venti giorni

E’ perseguibile a querela dell’offeso, non richiede referto da parte del medico ed è punita con la reclusione da 3 mesi a tre anni.

  1. lesioni personali lievi: sono quelle dalle quali deriva alla vittima una malattia dalla durata compresa tra i 21 ed i 40 giorni.

E’ perseguibile d’ufficio, il referto è obbligatorio, il mandato di cattura è facoltativo e la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni.

  1. Lesioni personali gravi: sono quelle da cui deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni ovvero l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

E’ perseguibile d’ufficio, il referto è obbligatorio, il mandato di cattura è facoltativo, la pena è della reclusione da 3 a 7 anni.

  1. Lesioni personali gravissime: sono quelle da cui deriva una malattia certamente o pratilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

E’ perseguibile d’ufficio, il referto ed il mandato di cattura sono obbligatori, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Il momento consumativo del reato coincide con il concreto verificarsi della malattia

E’ sufficiente il dolo generico, e per tal motivo non ha nessuna rilevanza sull’elemento psicologico del reato il movente dell’agente; di conseguenza anche nell’ipotesi in cui egli abbia intenzione di scherzare, se dalla sua azione deriverà lesione, il reato comunque esisterà.

percosse e lesioni

IMPORTANTE: Qualora avessi subito percosse e lesioni ed avessi bisogno di assistenza legale oppure di maggiori informazioni riguardo il reato di percosse e lesioni puoi contattare la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare)

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