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La guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza

guida in stato di ebbrezza

Lo studio legale SAL offre assistenza legale nei processi per guida in stato di ebbrezza davanti al Tribunale penale.

E’ opportuno sapere che le sanzioni penali e amministrative (processo penale, ritiro patente e sospensione patente) per la guida in stato di ebbrezza da alcool variano in  relazione al tasso di alcool accertato.

Infatti l’art. Articolo 186 del  codice della strada prevede varie ipotesi di guida in stato d ebrezza.

Vediamole insieme:

IPOTESI LIEVE, non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative (sospensione patente e sanzione amministrativa). Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Sanzione  pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

IPOTESI MEDIA,  reato penale e con sanzioni amministrative. Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

IPOTESI GRAVE, reato penale con sanzioni amministrative. Guida in stato di ebbrezza: accertamento dell’ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Qualora il reato fosse commesso tra le ore 2..0 e le ore 7 del mattino, l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà.

In caso di recidive nel biennio la patente viene revocata.

In ogni caso, nel momento in cui viene accertato lo stato di ebbrezza i verbalizzanti ritirano la patente.

E’ assolutamente importante sapere che quando una persona viene fermata dall’autorità e decide di opporsi all’accertamento con l’etilometro per la verifica dell’ebbrezza, è automaticamente prevista dalla legge la punizione cn le stesse sanzioni penali previste per l’ipotesi grave (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno), oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore.

Ciò significa che non è assolutamente opportuno opporsi al controllo con l’etilometro per la verifica dello stato di ebbrezza perché in caso contrario si rischia la condanna penale per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (sanzione penale e sospensione della patente).

Quanto invece al caso in cui si procura un incidente in stato di ebbrezza da alcool con ferimento o addirittura morte di terze persone, le pene sono aumentate, come previsto dagli artt. 589 e 590 del codice penale e seguirà sempre la sospensione della patente, la confisca del veicolo e il controllo del tasso di alcool nel sangue in strutture sanitarie.

Concludendo, se una persona viene fermata alla guida del veicolo in stato di ebbrezza da alcool le conseguenze saranno:

  • sospensione della patente in via cautelare da parte del Prefetto;
  • sospensione definitiva della patente in seguito al processo penale quando, in caso di mancata assoluzione, è prevista la condanna alla pena dell’ammenda e dell’arresto, ovvero nei casi previsti sostituiti dai lavori pubblica utilità.

Vediamo ora con più attenzione le varie fasi del procedimento penale instauratosi nel caso di guida in stato di ebbrezza da alcool.

Un volta accertato lo stato di ebbrezza in seguito a controlli effettuati da P.S., Carabinieri, Vigili Urbani etc., il verbale che viene trasmesso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stata commesso il fatto.

Siccome ogni singolo caso è diverso dagli altri, è sempre opportuno adoperarsi subito al fine di nominare un avvocato penalista il quale può essere nominato appunto dall’inizio ovvero dal momento in cui l’autorità di polizia effettua il controllo in maniera tale che sarà immediatamente nelle condizioni di assistere la parte.

Successivamente, il P.M. ha la possibilità di esercitare l’azione penale richiedendo al Giudice per le indagini preliminari (GIP) l’emissione di un decreto penale di condanna oppure notificando la citazione a giudizio immediato se autorizzato dal GIP.

In caso di decreto penale di condanna è possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica, trasformando così il procedimento per decreto in procedimento ordinario penale.

In caso di citazione invece avrà inizio il processo alla data indicata nella citazione notificata preliminarmente alla parte.

guida in stato di ebbrezza

IMPORTANTE: Qualora avessi bisogno di assistenza legale oppure di maggiori informazioni riguardo il reato di guida in stato di ebbrezza puoi contattare la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare).

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