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A chi spettano gli assegni familiari

A chi spettano gli assegni familiari

In occasione delle procedure di separazione e divorzio accade molto spesso che il legale di uno dei due coniugi debba rispondere alla seguente domanda: a chi spettano gli assegni familiari?

Ma prima di addentrarci nella questione, cerchiamo di capire cosa sono gli assegni familiari.

Cosa sono gli assegni familiari?

Ebbene, gli assegni familiari, da non confondere con gli assegni per il nucleo familiare, costituiscono un speciale contributo offerto dallo Stato alle famiglie con un reddito inferiore ad una certa soglia.

I limiti reddituali per beneficiarne

Gli assegni familiari sono erogati per ogni familiare vivente a carico purchè sia economicamente non indipendente o abbia redditi mensili non superiori ad un determinato importo.

Tale contributo può essere chiesto per i seguenti familiari:

– coniuge/partner di unione civile.

– i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi, per i quali sono richieste le stesse condizioni previste per i figli;

– gli ascendenti ed equiparati, ma solo quando chi richiede l’assegno sia un piccolo coltivatore diretto;

– i familiari di cittadini stranieri, purchè risiedano in uno degli stati con i quali  sono state sottoscritte convenzioni in materia di maltrattamenti di famiglia.

Tuttavia, come dicevamo, è possibile godere di tale beneficio economico solo quando il nucleo familiare non supera determinati limiti reddituali che per l’anno 2019 sono i seguenti:

  • € 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
  • € 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.

Come richiedere gli assegni familiari

Le modalità di richiesta sono tre:

– telematicamente tramite il siti dell’INPS;

– ricorrendo al patronato;

– contattando l’INPS al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile a pagamento.

A chi spettano gli assegni familiari in caso di separazione e divorzio.

Nelle cause di separazione e divorzio gli assegni familiari percepiti per i figli spettano al 100% al genitore collocatario ( ovvero il genitore convivente con i figli ) anche quando a percepirli è l’altro genitore lavoratore.

Nulla toglie tuttavia che i coniugi possano mettersi d’accordo in maniera diversa stabilendo ad esempio che gli assegni familiari siano percepiti da entrambi i np ari quota ( 50% moglie – 50% marito).

Occorre precisare che gli assegni familiari costituiscono un contributo totalmente differente dall’assegno di mantenimento per i figli minorenni o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.

Infatti i primi sono una semplice integrazione alimentare, mentre i secondi ( assegno di mantenimento ) costituisce il contributo che il genitore non collocatario è tenuto a versare mensilmente a titolo di sostentamento della prole ed è parametrato alla sua capacità reddituale.

Mancato versamento degli assegni familiari al genitore collocatario

Il coniuge che decide di non corrispondere gli assegni familiari all’altro collocatario commette il reato di appropriazione indebita.

 

 

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