Fac simile scrittura privata affidamento figli naturali
Innanzitutto una precisazione: l’attuale dettato normativo ha sostituito le parole «figli legittimi» e «figli naturali» alla parola «figli».
La legge 219/2012 ha, infatti equiparato i figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) ai figli legittimi (nati all’interno del matrimonio).
Ciò ha comportato che entrambi godono per legge delle medesime tutele.
Fatta questa dovuta premessa, quando una coppia di conviventi entra in crisi non è necessario avviare una pratica di separazione proprio perché non sono sposati.
Se la coppia non ha avuto figli, è possibile anche non fare nulla sotto il profilo legale a meno che non ci siano problemi di carattere patrimoniale ( tipo casa cointestata e/o mutuo cointestato ).
I problemi, invece, possono sorgere quando dall’unione sono nati figli, siano essi minorenni che maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
In questo caso, infatti, i genitori dovranno adoperarsi per disciplinare il calendario di visite ed il contributo al sostentamento della prole.
Contents
Cosa accade se si decide di non regolare l’affido?
Molti ex conviventi con prole decidono di non fare nulla, con la convinzione che andranno sempre d’accordo.
Diciamo subito che questa è una scelta molto sbagliata.
Ed è sbagliata semplicemente perché l’eventuale clima di concordia esistente al momento della separazione evidentemente non può durare per sempre.
Statisticamente infatti, dopo un iniziale momento pacifico, il rapporto tra gli ex fondato sulla fiducia reciproca viene pregiudicato da tante nuove situazioni, prima tra tutte la presenza nelle loro vite di nuovi compagni.
Quindi, è assolutamente consigliabile dettare delle regole sia nell’interesse prioritario dei figli che dei genitori.
E ciò magari fin da subito approfittando dell’eventuale momento di armonia iniziale.
Tra l’altro regolamentando il mantenimento, si potrà anche beneficiare dell’assegno unico 2024 al 100% in quanto l’accordo tra i genitori decretato dal Tribunale consentirà di escludere l’altro genitore non convivente dal proprio nucleo familiare abbassando l’importo dell’Isee.
Per saperne di di più al riguardo visita questa pagina.
Come regolamentare l’affidamento ed il mantenimento dei figli?
L’attuale normativa prevede la possibilità di rivolgersi al Tribunale ordinario per risolvere tutte le questioni familiari relative all’affidamento ed al sostentamento anche dei bambini nati fuori dal matrimonio.
In questo caso, assume un ruolo fondamentale la figura dell’avvocato che dovrà preferibilmente avere esperienza in diritto minorile e comunque di famiglia.
La domanda da rivolgere al Tribunale può tuttavia essere di due tipi.
In presenza di accordo tra ex conviventi: l’avvocato procederà a predisporre e depositare in Tribunale un ricorso congiunto ex Artt. 316 comma IV, 337-bis c.c. volto a regolare consensualmente i rapporti genitoriali.
In assenza di accordo tra ex conviventi: il legale depositerà in tribunale un ricorso, questa volta giudiziale, nell’interesse di uno solo dei genitori, affinchè il Giudice di famiglia stabilisca la misura dovuta dall’altro genitore per il mantenimento del figlio e regoli l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Chiaramente è sempre preferibile raggiungere un accordo piuttosto che avviare un vero e proprio contenzioso.
Tuttavia, sono tanti i casi in cui gli ex compagni non riescono ad accordarsi specialmente quando si tratta di concordare l’importo del mantenimento.
In questo caso, per tutelare i propri figli, non resta che avviare una procedura giudiziale.
E’ possibile accordarsi semplicemente tramite una scrittura privata?
Si potrebbe rispondere in maniera affermativa, ma tale pratica è altamente sconsigliata in quanto una semplice scrittura privata, senza la ratifica del Giudice, non avrà effetto vincolante sotto il profilo giuridico tra i genitori.
Ciò significa che se uno dei due genitori decidesse di non osservare le clausole inserite nella scrittura priva, l’altro non potrà pretenderne il rispetto.
Diversamente, il provvedimento del tribunale è vincolante tra le parti ed avrà quindi pieno valore legale e vincolante.
Facciamo un esempio.
Se nella scrittura privata è previsto il versamento a carico del padre di un assegno di mantenimento mensile di € 500 e quest’ultimo decide di versare una somma inferiore o addirittura non versare nulla, l’altro genitore non avrà la possibilità di avviare una procedura esecutiva volta al recupero del mantenimento.
Questo perché la scrittura privata non costituisce titolo esecutivo.
Chiaramente tale esempio può tranquillamente essere esteso al regime di affidamento ( calendario di visite ), al rimborso delle spese straordinarie etc.
La situazione invece cambia completamente quando si è in possesso di un provvedimento emesso dal Tribunale all’esito del procedimento di regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento.
Ma quindi che valore ha una scrittura privata tra ex conviventi?
Si può dire che una scrittura privata del genere, volta quindi a regolare l’affidamento dei figli “naturali”, non ha alcun valore in quanto tratta diritti indisponibili (come l’affidamento del minore ) che secondo la normativa attualmente vigente in Italia, possono essere regolati solo dal Tribunale.
Diciamo che un documento del genere potrà eventualmente essere utilizzato in giudizio da instaurarsi in Tribunale ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.
Fac simile scrittura privata affidamento figli naturali
Sebbene, come detto sopra, la scrittura privata non abbia alcun valore giuridico, è possibile scaricare in formato PDF un esempio fac simile scrittura privata per affidamento e mantenimento figli naturali nati al di fuori del matrimonio.