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Il reato di calunnia

Il reato di calunnia

Il contenuto normativo dell’articolo 368 c.p. punisce il reato di calunnia, ovvero “chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

Per quanto riguarda l’elemento psicologico, si richiede la coscienza e la volontà di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente.

La giurisprudenza, pressoché unanimemente, ritiene che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integri il reato di Calunnia, in quanto si simula a carico del prenditore del titolo, il quale potrebbe agevolmente risalire al titolare del conto e restituire il modulo, il reato di furto o ricettazione.

reato di calunnia

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