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ISEE Minorenni Genitori con Residenze Diverse: Come Ridurlo Legalmente

ISEE Minorenni Genitori con Residenze Diverse: Come Ridurlo Legalmente

 

ISEE minorenni con genitori non sposati e residenze diverse: come evitare che i redditi dei genitori si sommino

Se i genitori non sono sposati e hanno residenze diverse, il reddito del genitore non convivente può comunque incidere sull’ISEE minorenni. In determinate condizioni, però, è possibile regolare legalmente il mantenimento del figlio e fare in modo che quel genitore non venga più attratto nel nucleo ISEE del minore.

Hai bisogno di assistenza in questa materia? Contatta subito lo Studio Legale SAL: 081-195 70 162 (Fisso) – 320 223 18 35(Mobile)
Lo Studio SAL assiste genitori in tutta Italia anche mediante procedura di negoziazione assistita, con un onorario di €350 per ciascun genitore per la pratica.

Genitori con residenze diverse: perché l’ISEE può comprendere comunque entrambi?

Avere due residenze anagrafiche differenti non è sufficiente, da solo, per separare economicamente i genitori ai fini dell’ISEE minorenni.

L’art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 stabilisce una disciplina specifica per il figlio minorenne di genitori:

  • non sposati tra loro;
  • non conviventi;
  • che abbiano entrambi riconosciuto il figlio.

In questi casi il genitore non convivente può essere considerato, ai fini dell’ISEE minorenni, come componente attratta nel nucleo oppure può incidere attraverso una componente aggiuntiva.

Il risultato è semplice: anche se avete residenze diverse, redditi e patrimoni dell’altro genitore possono continuare ad aumentare l’ISEE del minore.

Ed è proprio qui che assume particolare importanza la regolamentazione legale del mantenimento.

Accordo sul mantenimento: quando il reddito dell’altro genitore può non essere più attratto nell’ISEE minorenni?

La legge prevede una specifica eccezione quando il versamento degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli è stato formalmente regolato con un provvedimento avente efficacia giudiziale.

L’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 contempla infatti, tra le ipotesi in cui il genitore non convivente non viene attratto nel nucleo del figlio, il caso in cui sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli.

Per i genitori non sposati questa regolamentazione può oggi essere raggiunta anche attraverso la negoziazione assistita da avvocati, senza dover necessariamente affrontare un ordinario procedimento contenzioso davanti al Tribunale.

Perché la negoziazione assistita è così importante?

L’art. 6, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella Legge n. 162/2014, consente espressamente ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio di raggiungere un accordo per disciplinare:

  • affidamento del figlio;
  • tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • mantenimento ordinario;
  • eventuali spese straordinarie;
  • modalità concrete con cui ciascun genitore contribuisce alle esigenze del minore.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce inoltre un principio fondamentale: l’accordo concluso mediante negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

In presenza di figli minori, l’accordo deve essere sottoposto al Procuratore della Repubblica competente, che verifica che le condizioni siano conformi all’interesse del minore e, se le ritiene adeguate, le autorizza.

ISEE minorenni prima e dopo la regolamentazione del mantenimento

Situazione Incidenza del genitore non convivente sull’ISEE minorenni
Genitori non sposati con residenze diverse, senza regolamentazione idonea del mantenimento Il genitore non convivente può essere attratto nel nucleo o incidere con componente aggiuntiva
Semplice accordo verbale tra i genitori Non è sufficiente
Scrittura privata non munita dell’efficacia richiesta dalla normativa Non offre automaticamente l’esclusione ai fini ISEE
Mantenimento regolato con provvedimento giudiziale Ricorrere l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 7 D.P.C.M. 159/2013
Accordo di negoziazione assistita autorizzato Consente di non attrarre il genitore non convivente nel nucleo ISEE del figlio

Il possibile vantaggio è rilevante: se il genitore non convivente non deve più essere attratto nel calcolo secondo le regole dell’ISEE minorenni, la sua situazione reddituale e patrimoniale non concorre più nelle stesse modalità precedenti.

Questo può determinare un ISEE minorenni più basso e, di conseguenza, consentire al genitore convivente con il figlio di accedere a prestazioni economiche più favorevoli, quando previste dalla relativa normativa.

Quanto costa regolare il mantenimento con lo Studio Legale SAL?

Per questa pratica, lo Studio Legale SAL richiede un onorario di €350 per ciascun genitore.

L’assistenza riguarda la predisposizione e gestione della procedura di negoziazione assistita finalizzata a regolare formalmente i rapporti tra i genitori e il mantenimento del figlio, secondo quanto previsto dalla legge.

La presenza di un costo chiaro fin dall’inizio consente ai genitori di valutare con maggiore trasparenza la convenienza della procedura, soprattutto quando una corretta regolamentazione del mantenimento può produrre effetti favorevoli anche sull’ISEE minorenni.

Onorario Studio Legale SAL: €350 per genitore.

Per informazioni sulla pratica:
081-195 70 162 (Fisso) – 320 223 18 35 (Mobile)

Come regolarizzare velocemente il mantenimento con la negoziazione assistita

Quando entrambi i genitori sono d’accordo, la negoziazione assistita può evitare un procedimento giudiziario contenzioso.

La procedura, in sintesi, prevede:

  1. accordo tra i genitori sulle condizioni relative al figlio;
  2. assistenza di almeno un avvocato per ciascun genitore;
  3. predisposizione dell’accordo di affidamento e mantenimento;
  4. sottoscrizione della convenzione e dell’accordo;
  5. trasmissione al Procuratore della Repubblica competente;
  6. verifica dell’interesse del minore;
  7. autorizzazione dell’accordo, quando ne ricorrono i presupposti;
  8. utilizzo del titolo ottenuto per la corretta gestione della successiva posizione ISEE.

Lo Studio Legale SAL offre assistenza in tutta Italia, con un onorario di €350 per ciascun genitore.

Quando vi è piena collaborazione tra i genitori, la documentazione è completa e i tempi dell’Ufficio competente lo consentono, la procedura può concludersi anche indicativamente nell’arco di circa 15 giorni. Il termine effettivo dipende però dalla singola Procura e dalle caratteristiche del caso.

Per una valutazione immediata:
Studio Legale SAL – 081-195 70 162 (Fisso) – 320 223 18 35 (Mobile)

Attenzione: non è sufficiente cambiare residenza solo per abbassare l’ISEE

La distinzione deve essere chiara: la semplice residenza separata non elimina automaticamente il reddito dell’altro genitore dall’ISEE minorenni.

Allo stesso modo, non è possibile creare accordi fittizi esclusivamente allo scopo di ottenere prestazioni pubbliche non spettanti.

La regolamentazione deve:

  • corrispondere alla reale situazione familiare;
  • disciplinare concretamente il mantenimento del figlio;
  • rispettare l’interesse del minore;

Per questo è opportuno verificare prima della nuova DSU se la propria situazione familiare possiede realmente i requisiti previsti dall’art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013.

Perché rivolgersi allo Studio Legale SAL

Se sei un genitore non sposato, hai una residenza diversa dall’altro genitore e il suo reddito sta incidendo sul tuo ISEE minorenni, puoi far verificare se esistono i presupposti per regolare formalmente affidamento e mantenimento mediante negoziazione assistita.

Lo Studio Legale SAL può assisterti:

  • in tutta Italia;
  • nella verifica preliminare della situazione familiare;
  • predisposizione dell’accordo;
  • nella regolamentazione del mantenimento;
  • procedura di negoziazione assistita;
  • nell’ottenimento dell’autorizzazione prevista dalla legge.

Onorario per la pratica: €350 per ciascun genitore.

Contatta lo Studio Legale SAL:
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FAQ – ISEE minorenni e genitori con residenze diverse

1. Se i genitori hanno residenze diverse, i redditi si sommano nell’ISEE?

Possono incidere entrambi. Per l’ISEE minorenni la semplice residenza diversa non è sufficiente a escludere il genitore non convivente. Occorre verificare le condizioni previste dall’art. 7 D.P.C.M. 159/2013.

2. Come posso togliere il genitore non convivente dall’ISEE minorenni?

Non esiste una cancellazione automatica. Una delle ipotesi previste dalla normativa riguarda la presenza di assegni periodici per il mantenimento del figlio formalmente stabiliti con un titolo avente l’efficacia prevista dalla legge.

3. Un accordo privato sul mantenimento basta per abbassare l’ISEE?

No, non è prudente considerare sufficiente un semplice accordo privato. Per produrre gli effetti giuridici rilevanti occorre utilizzare uno strumento riconosciuto dalla legge e valutare il singolo caso.

4. Quanto costa la negoziazione assistita con lo Studio Legale SAL?

Per questa pratica, l’onorario indicato dallo Studio Legale SAL è di €350 per ciascun genitore. Per verificare cosa sia compreso nel preventivo e l’eventuale presenza di ulteriori oneri, è opportuno richiedere conferma direttamente allo Studio.

5. Quanto tempo occorre per regolare il mantenimento?

Se entrambi i genitori sono d’accordo, la documentazione è completa e la Procura competente procede rapidamente, la procedura può in alcuni casi perfezionarsi indicativamente in circa 15 giorni. Il termine non può tuttavia essere garantito, perché dipende anche dall’Ufficio competente.

 

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