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Revoca dell’amministratore di condominio

Revoca dell’amministratore di condominio

Vediamo assieme in quali casi e con quali modalità è possibile procedere alla revoca dell’amministratore di condominio.

L’incarico dell’amministratore è di un anno e, contrariamente a prima, l’incarico si intende rinnovato tacitamente per un ulteriore anno. In buona sostanza l’amministratore nominato avrà mandato per due anni. Resta comunque ferma la possibilità dell’assemblea di revocare l’amministratore in ogni tempo con una deliberazione a maggioranza qualificata. Si devono esprimere favorevolmente alla revoca la metà dei condomini intervenuti che rappresentino la metà del valore dell’edificio.

L’Autorità Giudiziaria può essere investita del problema e disporre la revoca del mandato all’amministratore, su ricorso anche di un solo condomino, quando il mandato è stato esercitato oltre i poteri di rappresentanza, non è stato reso il conto della gestione e per gravi irregolarità. Il legislatore ha elencato una serie di irregolarità che legittimano la revoca dell’amministratore di condominio.

Quando può scattare la revoca dell’amministratore di condominio?

La riforma del condominio ha innovato non poco in tema di responsabilità dell’amministratore individuando alcune fattispecie di revoca dell’amministratore di condominio per “giusta causa”, quali:

  1. l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  2.  la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  3. la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio;
  4. la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  5. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  6. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  7. l’inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all’articolo 1130: registro dell’anagrafe condominiale, registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, nonché di contabilità, comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  8. l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, etc.) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.

revoca dell'amministratore di condominio

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