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Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne: quando è possibile

Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne: quando è possibile

La revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne è una questione molto frequente nei tribunali italiani, soprattutto nei procedimenti di separazione, divorzio o modifica delle condizioni economiche.

Contrariamente a quanto si crede, il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento. Tuttavia, il genitore può chiedere la revoca quando il figlio viene considerato economicamente indipendente o quando la mancata indipendenza dipende da un comportamento colpevole del figlio stesso.

Vediamo nel dettaglio quando è possibile chiedere la revoca e in quali casi il figlio viene dichiarato economicamente autosufficiente.


L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’obbligo di mantenimento:

  • non cessa automaticamente con la maggiore età;

  • prosegue finché il figlio:

    • non ha raggiunto una reale indipendenza economica;

    • oppure non si è colpevolmente sottratto alla possibilità di raggiungerla.

Il mantenimento ha lo scopo di consentire al figlio di completare un percorso di formazione coerente, ma non può trasformarsi in un sostegno economico illimitato nel tempo.


Cos’è l’indipendenza economica del figlio

Un figlio maggiorenne è considerato economicamente indipendente quando dispone di:

  • un reddito stabile e adeguato;

  • idoneo a garantirgli un’esistenza dignitosa;

  • coerente con il suo livello di formazione e con il contesto socio-economico.

Non è necessario che il figlio abbia un reddito elevato, ma è sufficiente che sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.


I casi in cui può essere revocato l’assegno di mantenimento

1. Lavoro stabile e reddito adeguato

La revoca è generalmente ammessa quando il figlio:

  • ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

  • oppure un lavoro a tempo determinato ma continuativo e ben retribuito;

  • percepisce un reddito sufficiente per mantenersi.

👉 In questi casi il giudice ritiene raggiunta l’autosufficienza economica.


2. Attività lavorativa anche se non definitiva

Anche un lavoro non stabile può giustificare la revoca se:

  • consente comunque al figlio di mantenersi;

  • dimostra un effettivo inserimento nel mondo del lavoro.

La Cassazione ha chiarito che non è necessario un “posto fisso”, ma una reale capacità di autosostentamento.


3. Rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative

Il mantenimento può essere revocato quando il figlio:

  • rifiuta senza motivo offerte di lavoro compatibili con la sua formazione;

  • mantiene un atteggiamento di inerzia o disinteresse;

  • prolunga artificiosamente lo stato di dipendenza economica.

📌 In questi casi si parla di mancata indipendenza per colpa del figlio.


4. Percorso di studi irragionevolmente prolungato

Il genitore può chiedere la revoca se il figlio:

  • prosegue gli studi senza risultati concreti;

  • accumula ritardi ingiustificati;

  • cambia ripetutamente corso di studi senza motivazione.

Il diritto al mantenimento non copre scelte di vita improntate all’inerzia o all’irresponsabilità.


5. Età avanzata del figlio

L’età è un elemento rilevante nella valutazione del giudice.

In particolare:

  • superata una certa soglia (spesso oltre i 30 anni);

  • l’onere della prova si sposta sul figlio,
    che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rendersi indipendente.


6. Convivenza stabile o nuova famiglia

La revoca può essere disposta se il figlio:

  • convive stabilmente con il partner;

  • ha formato un nuovo nucleo familiare;

  • beneficia del sostegno economico del convivente.

In tali casi si presume una nuova autonomia di vita.


Quando il mantenimento NON può essere revocato

Il giudice tende a respingere la richiesta di revoca quando:

  • il figlio è ancora impegnato in un percorso di studi serio e coerente;

  • il lavoro svolto è saltuario o precario e non sufficiente;

  • la disoccupazione dipende da fattori oggettivi e non da inerzia.


Come si chiede la revoca dell’assegno di mantenimento

La revoca non è automatica e deve essere richiesta tramite:

  • ricorso per modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

  • davanti al tribunale competente.

Il genitore deve provare:

  • l’indipendenza economica del figlio;

  • oppure il comportamento colpevole che ha impedito il raggiungimento dell’autonomia.


Il supporto dello Studio Assistenza Legale SAL

Lo Studio Assistenza Legale (SAL) fornisce assistenza qualificata in materia di revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, affiancando i genitori in tutte le fasi del procedimento giudiziario.

In particolare, lo Studio offre supporto per:

  • valutare se sussistono i presupposti giuridici per richiedere la revoca del mantenimento;

  • analizzare la posizione del figlio sotto il profilo dell’indipendenza economica o della mancata autosufficienza imputabile a inerzia;

  • predisporre il ricorso per modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

  • rappresentare il cliente dinanzi al tribunale competente.

Grazie a una struttura organizzativa consolidata, Studio Assistenza Legale SAL opera su tutto il territorio nazionale, garantendo consulenza e assistenza legale anche da remoto, nel pieno rispetto delle esigenze del cliente e delle specificità del caso concreto.

Ogni situazione viene valutata con attenzione, alla luce della normativa vigente e degli orientamenti più recenti della giurisprudenza, al fine di individuare la strategia più adeguata per la tutela dei diritti del genitore assistito.

 

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