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Abbandono del tetto coniugale. Quando è possibile?

Abbandono del tetto coniugale. Quando è possibile?

abbandono del tetto coniugale

L’abbandono del tetto coniugale con figli o senza può essere causa di addebito della separazione. Infatti, il matrimonio comporta una serie di doveri, quali l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione e appunto di coabitazione.

Abbandonare la casa coniugale in ambito civile.

Se si intende addebitare la separazione al coniuge che è andato via di casa, è  necessario che tale abbandono sia la causa della crisi coniugale e non una conseguenza della stessa.

Se, infatti, la convivenza tra i coniugi era già insostenibile, perché il matrimonio era finito già da tempo, addebitare la separazione all’altro sarà difficile.

In ogni caso, è comunque sempre il coniuge che chiede l’addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale a dover fornire la prova che tale abbandono ha causato la separazione.

Tuttavia, esistono cause giustificative dell’allontanamento dall’abitazione familiare, come ad esempio:

  • Un valido motivo di abbandono del tetto coniugale è dovuto alla presentazione della domanda di separazione. Le ragioni sono ovvie: se i coniugi hanno proposto la domanda di separazione è perché non intendono più vivere insieme, per cui abbandonare la casa coniugale è solo una conseguenza della separazione.
  • Lo stesso vale nel caso non sia stata proposta domanda di separazione ma quella di annullamento del matrimonio.
  • Addirittura una sentenza della Cassazione ha ritenuto giusta causa di allontanamento la presenza di una suocera eccessivamente invadente.

Se invece entrambi i coniugi hanno scelto di avere due residenze separate per motivi professionali, questo non può essere causa d’addebito.

In definitiva, per rispondere alle domande “Quando posso lasciare l’abitazione coniugale?” o “lasciare il tetto familiare è reato?”, si può concludere che:

lasciare l’abitazione familiare prima della separazione è lecito solo se vi è una consistente crisi coniugale in essere.

Non basta ad esempio addurre i litigi col consorte.

Abbandono tetto coniugale come tutelarsi.

Per non incorrere in una violazione dei doveri coniugali, specialmente quando si è in presenza di figli minorenni, occorre provare che l’abbandono del tetto coniugale è dipeso dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Pertanto, in presenza di una grave crisi coniugale, allorchè la convivenza non sia più tollerabile ma non si sia ancora proceduto con la vera separazione, è consigliabile fare un accordo scritto tra coniugi con cui, a fronte del temporaneo allontanamento dalla casa da parte di uno, l’altro presti il suo consenso. Diversamente si rischia l’addebito.

Qualora non fosse possibile un accordo scritto tra i coniugi e la necessità di lasciare l’abitazione fosse divenuta inevitabile e/o necessaria, è comunque sempre consigliabile avvisare il coniuge della propria decisione in modo da non violare la legge.

In questo caso è consigliabile far recapitare da un avvocato una raccomandata A/R all’altro coniuge dove, insieme alla richiesta di separazione, si spiega il motivo dell’allontanamento.

L’abbandono del tetto coniugale è reato ?

A parte i profili civilistici che, come si vede, non sono di poco conto, il rilascio ingiustificato della casa, anche se è stato eliminato il reato di abbandono del tetto coniugale, ha comunque conseguenze rilevanti.

E’ errata infatti la convinzione comune secondo la quale con l’abbandonando della casa di abitazione dei coniugi non si commetterebbe alcun reato.

L’articolo 570 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con una multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro “…chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge…”.

E’ quindi possibile denunciare l’abbandono del tetto coniugale in mancanza di particolari ragioni giustificative e sempre che il coniuge che ha lasciato la casa nel contempo abbia anhe fatto mancare al proprio nucelo familiare i mezzi di sostentamento.

Va tuttavia precisato sotto questo profilo che la Cassazione (che in tema di famiglia è molto ricca di interventi) ha annullato la condanna penale della Corte di Appello di Catania con la quale era stata riconosciuta la sussistenza del reato suddetto a carico di un marito, (pena di euro 900 di multa per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nella qualità di coniuge), appunto per l’allontanamento dalla casa.

La Cassazione ha precisato che, affinché possa configurarsi il reato relativo all’allontanamento dell’imputato dall’abitazione coniugale, non basta che il giudice penale rilevi l’abbandono del domicilio domestico, ma è necessario anche che la condotta relativa all’allontanamento si connoti di disonore etico sociale, sicché sia reso punibile non l’allontanamento in sé per sé, ma quello privo di una giusta causa.

In sostanza il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto oggettivo e storico dell’abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui questo si è verificato, per esempio per impossibilità della vita comune, per intollerabilità, o per estrema penosità della convivenza, ovvero di contro si sia in presenza di un abbandono ingiustificato

Se tale ricostruzione non viene compiuta dal giudice penale, a patto che l’imputato non abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza ai figli minori, non può ritenersi apoditticamente ingiustificato l’abbandono del domicilio domestico.

abbandono del tetto coniugale

IMPORTANTE: Qualora sorgessero dubbi circa i servizi legali riguardanti l’abbandono del tetto coniugale è possibile chiedere chiarimenti contattando la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare).

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