Genitori non sposati con figli: mantenimento, affidamento e ISEE

Accordo tra genitori per ridurre isee minorenni
€ 350 a genitore – Procedura Veloce
Definito in 15 giorni
TUTTA ITALIA
Genitori non sposati con figli: cosa succede quando si lasciano?
Se due genitori non sposati con figli si lasciano, è opportuno regolamentare formalmente affidamento, frequentazione e mantenimento. Il provvedimento tutela entrambi i genitori e i figli e, in determinate condizioni, può avere anche un importante effetto sull’ISEE minorenni.
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Lo Studio Legale SAL assiste genitori in tutta Italia, sia quando esiste un accordo sia quando uno dei due genitori vuole ottenere giudizialmente la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento.
Genitori non sposati con figli: quali diritti hanno dopo la separazione?
I figli di genitori non sposati hanno gli stessi diritti dei figli nati da genitori sposati.
La Legge n. 219/2012 ha superato definitivamente la precedente distinzione tra figli “legittimi” e “naturali”. Gli artt. 315-bis, 316-bis e 337-bis e seguenti del Codice civile garantiscono al figlio il diritto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione, all’assistenza morale e a conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
La fine della relazione sentimentale, quindi, non elimina gli obblighi genitoriali.
Cosa bisogna stabilire quando i genitori non sposati si lasciano?
La regolamentazione dovrebbe definire con chiarezza:
- affidamento del figlio;
- eventuale collocamento prevalente;
- giorni e modalità di frequentazione dell’altro genitore;
- vacanze e festività;
- assegno mensile di mantenimento;
- ripartizione delle spese straordinarie;
- decisioni relative a scuola, salute ed educazione.
L’art. 337-ter c.c. impone al giudice di adottare ogni decisione avendo come riferimento prioritario l’interesse morale e materiale del figlio.
Affidamento condiviso significa 50% del tempo con ciascun genitore?
No. Affidamento condiviso non significa automaticamente dividere il tempo del figlio a metà.
L’affidamento condiviso riguarda principalmente l’esercizio della responsabilità genitoriale. I tempi di permanenza devono invece essere stabiliti sulla base delle esigenze concrete del minore.
La Cassazione, con ordinanza n. 3372 del 6 febbraio 2024, ha ribadito che la frequentazione perfettamente paritaria non costituisce una regola obbligatoria: il criterio decisivo resta il superiore interesse del figlio.
Come viene stabilito il mantenimento dei figli?
Il mantenimento non viene determinato dividendo semplicemente le spese al 50%.
Ai sensi dell’art. 337-ter c.c., devono essere considerate:
- le esigenze attuali del figlio;
- il tenore di vita mantenuto durante la convivenza;
- i tempi trascorsi con ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- il valore economico dell’attività di cura svolta da ciascun genitore.
Ciascun genitore contribuisce quindi in proporzione alle proprie capacità economiche.
Ma formalizzare il mantenimento può produrre anche un altro effetto particolarmente importante per molti genitori non sposati: può incidere sull’ISEE minorenni.
Regolamentare il mantenimento può ridurre l’ISEE minorenni?
Sì, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Un provvedimento giudiziario che stabilisce un assegno periodico di mantenimento può impedire che il genitore non convivente venga considerato secondo la regola generale prevista per l’ISEE minorenni.
È uno degli aspetti più importanti e meno conosciuti della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
L’art. 7 del DPCM n. 159/2013 stabilisce infatti che, ai fini dell’ISEE minorenni, il genitore non convivente, non sposato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio viene normalmente considerato nel nucleo del minore.
In altre parole: avere una residenza diversa non basta.
La stessa norma prevede però specifiche eccezioni. Tra queste vi è il caso previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c), DPCM 159/2013, ossia quando:
“con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli”.
Quando ricorre questa condizione, la posizione del genitore non convivente viene trattata diversamente ai fini dell’ISEE minorenni.
Perché il beneficio sull’ISEE può essere molto importante?
Facciamo un caso frequente.
Il figlio vive con la madre. Il padre ha un’altra residenza e possiede redditi o patrimoni significativamente superiori.
Senza una delle condizioni previste dall’art. 7 DPCM 159/2013, la sola separazione anagrafica può non essere sufficiente a evitare che la situazione economica del padre incida sull’ISEE minorenni.
Se invece il mantenimento viene regolamentato attraverso il provvedimento dell’autorità giudiziaria previsto dalla norma, può venir meno quella modalità di computo.
Il risultato, quando il genitore non convivente dispone di redditi o patrimoni rilevanti, può essere una consistente riduzione dell’ISEE minorenni.
Questo può incidere concretamente sull’accesso o sulla misura delle prestazioni sociali e delle agevolazioni collegate all’ISEE.
Non esiste però una riduzione automatica uguale per tutti: il risultato dipende dai redditi, dai patrimoni e dalla composizione concreta del nucleo familiare.
Basta un accordo privato tra i genitori per ridurre l’ISEE?
No. Un semplice accordo verbale o una scrittura privata non equivalgono al provvedimento dell’autorità giudiziaria richiesto dall’art. 7 DPCM 159/2013.
È un punto fondamentale.
Se due genitori decidono privatamente:
“Il padre verserà 300 euro al mese per il figlio”,
hanno certamente raggiunto un accordo economico, ma ciò non produce automaticamente gli effetti previsti dalla specifica disciplina dell’ISEE minorenni.
La normativa fa espressamente riferimento al mantenimento stabilito con un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Anche le indicazioni operative richiamate in materia di ISEE distinguono questa situazione dal semplice accordo privato.
Accordo privato o provvedimento giudiziario: cosa cambia?
| Situazione | Tutela giuridica | Effetto ai fini dell’art. 7 DPCM 159/2013 |
|---|---|---|
| Accordo verbale | Limitata | Non equivale al provvedimento giudiziario |
| Scrittura privata | Maggiore certezza tra le parti | Non produce automaticamente l’effetto previsto |
| Provvedimento giudiziario sul mantenimento | Elevata | Rientra nell’ipotesi espressamente prevista dalla norma |
| Nessun accordo tra i genitori | Decide il Tribunale | Dipende dal provvedimento adottato |
Come ottenere rapidamente la regolamentazione se i genitori sono d’accordo?
Se entrambi i genitori sono d’accordo, è possibile presentare una domanda congiunta al Tribunale per ottenere un provvedimento che regolamenti affidamento, frequentazione e mantenimento.
Il procedimento su domanda congiunta è disciplinato dall’art. 473-bis.51 c.p.c.
Il ricorso contiene le condizioni concordate relative ai figli e ai rapporti economici. Il Tribunale verifica che tali condizioni siano compatibili con l’interesse dei minori.
La normativa consente inoltre, quando ricorrono i presupposti, di chiedere la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, semplificando ulteriormente la procedura.
Servizio dello Studio Legale SAL
Lo Studio Legale SAL offre assistenza in tutta Italia ai genitori non sposati che intendono regolamentare consensualmente:
- affidamento;
- collocamento;
- frequentazione;
- mantenimento;
- spese straordinarie.
La tariffa per la procedura consensuale è pari a € 350,00 per ciascun genitore.
Lo Studio gestisce la procedura con modalità finalizzate a ottenere il provvedimento nel minor tempo possibile e, quando le tempistiche dell’ufficio giudiziario competente lo consentono, il procedimento può concludersi anche in circa 15 giorni.
I 15 giorni non costituiscono un termine imposto dalla legge e la durata effettiva dipende dal Tribunale competente.
La regolamentazione consente quindi di ottenere con un’unica procedura una tutela completa dei rapporti familiari e, quando ne ricorrono i presupposti, anche il rilevante beneficio collegato alla disciplina dell’ISEE minorenni.
E se l’altro genitore non vuole raggiungere un accordo?
La mancanza di accordo non impedisce di ottenere la regolamentazione.
Lo Studio Legale SAL può assistere anche uno solo dei due genitori, chiedendo al Tribunale di stabilire:
- affidamento;
- collocamento;
- modalità di visita e frequentazione;
- assegno di mantenimento;
- ripartizione delle spese straordinarie.
Sarà il giudice a decidere le condizioni maggiormente conformi all’interesse del figlio.
FAQ sui genitori non sposati, mantenimento e ISEE minorenni
I figli di genitori non sposati hanno meno diritti?
No. I loro diritti sono gli stessi dei figli di genitori sposati.
Se il padre ha un’altra residenza viene escluso dall’ISEE minorenni?
No. La diversa residenza, da sola, non è sufficiente. L’art. 7 DPCM 159/2013 stabilisce regole specifiche per il genitore non convivente.
Un provvedimento sul mantenimento può ridurre l’ISEE?
Sì, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa. Il beneficio concreto dipende dalla situazione economica del nucleo familiare.
Basta un accordo privato sul mantenimento?
No, se si vuole rientrare nella specifica ipotesi prevista dall’art. 7 DPCM 159/2013, che fa riferimento al provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Quanto costa la procedura consensuale con lo Studio SAL?
La tariffa indicata è di € 350,00 per ciascun genitore.
Quanto dura?
Quando vi è accordo, il procedimento è generalmente più rapido. Nei casi compatibili con le tempistiche del Tribunale, lo Studio SAL può arrivare al provvedimento anche in circa 15 giorni.
Lo Studio SAL opera anche fuori dalla Campania?
Sì. Lo Studio Legale SAL presta assistenza in tutta Italia in questa materia.
Assistenza legale per genitori non sposati in tutta Italia
Regolamentare affidamento e mantenimento non significa soltanto prevenire future controversie tra i genitori.
Significa attribuire certezza giuridica ai diritti del figlio e agli obblighi di entrambi e, nei casi previsti dall’art. 7 DPCM 159/2013, può produrre anche un vantaggio significativo sul calcolo dell’ISEE minorenni.
Lo Studio Legale SAL assiste genitori non sposati con figli in tutta Italia, sia attraverso procedure consensuali sia quando manca l’accordo.
Procedura consensuale: € 350,00 per ciascun genitore.


