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L’opposizione allo sfratto per morosità

L’opposizione allo sfratto per morosità

Durante l’udienza fissata per la convalida l’inquilino comparendo può anche proporre opposizione allo sfratto per morosità.

Al riguardo infatti l’art.665 cpc stabilsice che “se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.”Pertanto, tutte le volte in cui il conduttore propone opposizione e questa è fondata su prova scritta, on comunque il giudice ritenga sussistano gravi motivi contrari alla pronuncia di ordinanza di rilascio, il locatore vedrà respinta la propria richiesta del titolo esecutivo ( ordinanza di rilascio ) con conseguente allungamento dei tempi per il rilascio dell’immobile.

In ogni caso l’opposizione allo sfratto dell’intimato provoca inevitabilmente un processo di cognizione di primo grado secondo le forme del rito locatizio (art. 447 bis cpc). In tal caso il Giudice emette ordinanza di mutamento del rito fissando l’udienza di discussione a distanza generalmente di almeno 6 mesi durante i quali le parti sono obbligate a procedere alla procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda. La causa ordinaria si concluderà con una sentenza ex art. 429 cpc che andrà eventualmente a revocare o modificare l’ordinanza provvisoria di rilascio (se) emessa ai sensi dell’art. 665 cpc.

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