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Condizioni per la separazione giudiziale con addebito

Condizioni per la separazione giudiziale con addebito

separazione giudiziale con addebito

In quali casi è possibile chiedere la separazione giudiziale con addebito? Diciamo innanzitutto che l’art. 143 del codice civile italiano statuisce che: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro  professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra citati può portare alla separazione giudiziale con addebito.

Tra le condizioni per la separazione giudiziale con addebito ricordiamo, quindi:

OBBLIGO DI FEDELTÀ (TRADIMENTO)

L’Infedeltà del coniuge può essere causa di separazione giudiziale con addebito solo nel caso in il tradimento è stato effettivamente la causa della fine del matrimonio.

Infatti, se è vero che solitamente il tradimento rende intollerabile la convivenza tra coniugi ed è quindi causa della separazione, è altrettanto vero che se il matrimonio tra i coniugi era già finito, l’infedeltà potrà essere considerata solo come una conseguenza e non come causa della rottura.

E’ bene sapere, comunque, che esiste infedeltà non solo quando effettivamente l’altro coniuge abbia avuti rapporti sessuali con terze persone, ma anche quando viene tradita la fiducia del coniuge (ad esempio nascondere cose importanti!)  o addirittura non si mantiene un rapporto di interesse fisico e spirituale.

Pertanto, costituisce tradimento anche il solo avere in pubblico dei comportamenti eccessivamente affettuosi e insistenti con un’altra persona.

ASSISTENZA MORALE E MATERIALE

Lo so, sembra un dovere un po’ astratto e non si capisce bene cosa comprenda. Ovviamente è impossibile fare un elenco di tutti i doveri. Però, per semplificarti un po’ le cose, diciamo che per l’assistenza morale si deve  intendere il sostegno reciproco affettivo, psicologico e spirituale.

Questo significa che si deve rispettare il coniuge, riconoscergli il diritto alla privacy, alla scelta della religione e agli altri diritti personali. Il rifiuto ai rapporti sessuali costituisce poi violazione di questo dovere, perché è umiliante per il coniuge.

L’assistenza materiale comprende invece l’obbligo di provvedere alle esigenze primarie del coniuge: cibo, vestiti, trasporti, studio, cure mediche ecc., provvedendo economicamente ai suoi bisogni o assistendolo personalmente, dove possibile.

DOVERE DI CONTRIBUZIONE

Praticamente tu e tuo marito/tua moglie dovete provvedere in modo paritario e proporzionale ai bisogni della famiglia. Puoi farlo in due modi: diretto o indiretto.

Il primo si ha quando usi il tuo lavoro personale, ossia casalingo per occuparti dei bisogni del coniuge e dei figli. Il secondo quando metti a disposizione i tuoi guadagni.

Ovviamente, una volta che hai soddisfatto quest’obbligo, provvedendo a risparmiare una parte dei tuoi redditi per gli eventuali bisogni futuri, della restante parte del tuo stipendio puoi fare ciò che vuoi.

Questo dovere non va concluso con quello di mantenimento, che presuppone che uno di voi due guadagni meno.

DOVERE COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA

Una volta che avete stabilito quali sono i bisogni comuni della famiglia, dovete lavorare e collaborare per realizzarli senza che questo, però, significhi sacrificare completamente la propria personalità o i propri hobby.

Se, ad. es., avete stabilito che è fondamentale per la famiglia avere dei risparmi per un investimento futuro, dovete fare i sacrifici necessari perché questo obiettivo possa realizzarsi.

Questo dovere si distingue dal dovere di assistenza perché non è un dovere dell’uno verso l’altro ma un dovere comune nell’interesse vostro e dei vostri figli.

ABBANDONO TETTO CONIUGALE

L’abbandono della casa coniugale può essere causa di separazione giudiziale con addebito.

Infatti, il matrimonio comporta una serie di doveri, quali l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di coabitazione.

Se si intende avviare la separazione giudiziale con addebito al coniuge che è andato via di casa, è però necessario che tale abbandono sia la causa della crisi coniugale e non una conseguenza della stessa.

Se, infatti, la convivenza tra i coniugi  era già insostenibile, perché il matrimonio era finito già da tempo, addebitare la separazione al coniuge sarà difficile.

In ogni caso, è comunque sempre il coniuge che chiede la separazione giudiziale con addebito per abbandono del tetto coniugale a dover fornire la prova che tale abbandono ha causato la separazione.

Tuttavia, esistono cause giustificative dell’allontanamento dall’abitazione familiare, come ad esempio:

  • Un valido motivo di allontanamento dalla casa familiare è dovuto alla presentazione delle domanda di separazione. Le ragioni sono ovvie: se i coniugi hanno proposto la domanda di separazione è perché non intendono più vivere insieme, per cui abbandonare la casa coniugale è solo una conseguenza della separazione.
  • Lo stesso vale nel caso non sia stata proposta domanda di separazione ma quella di annullamento del matrimonio.
  • Addirittura una sentenza della Cassazione ha ritenuto giusta causa di allontanamento la presenza di una suocera eccessivamente invadente.

Se invece entrambi i coniugi hanno scelto di avere due residenze separate per motivi professionali, questo non può essere causa d’addebito.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra citati può portare alla separazione giudiziale con addebito.

Evitare la separazione giudiziale con addebito

In definitiva, per rispondere alle domande “quando posso lasciare l’abitazione coniugale?” o “lasciare il tetto familiare è reato?”, si può concludere che:

lasciare l’abitazione familiare prima della separazione è lecito solo se  vi è una consistente crisi coniugale in essere: non basta ad esempio addurre i litigi col consorte. Per non incorrere in una violazione dei doveri coniugali, occorre provare che l’abbandono è dipeso dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Pertanto, in presenza di una grave crisi coniugale, allorché la convivenza non sia più tollerabile ma non si sia ancora proceduto con la vera separazione, è consigliabile fare un accordo scritto tra coniugi con cui, a fronte del temporaneo allontanamento dalla casa da parte di uno, l’altro presti il suo consenso. Diversamente si rischia l’addebito.

Qualora non fosse possibile un accordo scritto tra i coniugi e la necessità di lasciare l’abitazione fosse divenuta inevitabile e/o necessaria, è comunque sempre consigliabile avvisare il coniuge della propria decisione in modo da non violare la legge. In questo caso è consigliabile far recapitare da un avvocato una raccomandata A/R all’altro coniuge dove, insieme alla richiesta di separazione, si spiega il motivo dell’allontanamento.

Comunicando formalmente la decisione in queste modalità permette di evitare un’eventuale separazione giudiziale con addebito a vostro carico.

separazione giudiziale con addebito

IMPORTANTE: Qualora sorgessero dubbi circa i servizi relativi alla separazione giudiziale è possibile chiedere chiarimenti contattando la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare)

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