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Tutela del debitore

Lo studio legale SAL offre assistenza legale specifica per la tutela del debitore ed il rispetto dei suoi diritti, anche in occasione di procedure esecutive a suo carico.

Di seguito si è ritenuto opportuno individuare le maggiori cautele in favore dei morosi e di coloro che non hanno adempiuto ad una o più obbligazioni.

Contents

Notifica degli atti propedeutici alla procedura esecutiva.

Tutti gli atti afferenti a un procedimento esecutivo ( atto di precetto, pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione, della casa ) devono essere regolarmente notificati al debitore. Diversamente la procedura è nulla.

Crif e segnalazione in centrale rischi della Banca D’Italia

L’eventuale segnalazione alla Centrale Rischi – il database dei cattivi pagatori gestito dalla Banca d’Italia – è da considerarsi legittima solo nel caso in cui sussista un rischio di insolvenza così serio da rendere difficoltoso oggettivamente per la Banca procedere al recupero del credito.

Ciò significa che la segnalazione è da qualificarsi illegittima in caso di semplice ritardo nel pagamento o di mera morosità. Qualora la segnalazione venisse comunque effettuata, a tutela del debitore, questi avrà diritto alla cancellazione ed al risarcimento del danno.

Discorso analogo può esser svolto per quanto riguarda l’iscrizione del debitore alla Crif che evidentemente non può avvenire se il ritardo o il mancato pagamento riguarda solo una rata o solo un mese.

Pignoramento mobiliare tramite ufficiale giudiziario.

Giorni:  l’orario entro cui può intervenire l’ufficiale giudiziario non è illimitato bensì circoscritto ai giorni feriali tra le ore 7 e le 21, salvo diversa richiesta del creditore autorizzata dal Presidente del Tribunale.

Luogo: il pignoramento può essere effettuato dall’Ufficiale presso il domicilio, la residenza o la dimora del debitore oltre che in altri luoghi del debitore purché ivi quest’ultimo eserciti comunque la propria attività. E’ anche possibile ricevere una perquisizione personale purchè ciò avvenga con le dovute cautele.

Per la verità l’ufficiale giudiziario può pignorare anche cose che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre e di cui si presume la proprietà in capo al debitore stesso. Tuttavia in tal caso, proprio a tutela del debitore, è assolutamente necessaria un’apposita autorizzazione del tribunale.

Beni: non sono pignorabili: anello nuziale; vestiti, biancheria; letti, tavoli per i pasti con le relative sedie; armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina; lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui, a eccezione dei mobili (ma non i letti) di rilevante valore economico; commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi; cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia, e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.

Non sono pignorabili neanche i beni in usufrutto legale.

Se il creditore è Equitalia, la casa di proprietà del debitore non può essere pignorata purchè vi risieda. E’ tuttavia possibile iscrivere ipoteca se il debito ( con Equitalia ) è superiore a 20.000 euro. Tutti gli altri creditori possono invece procedere al pignoramento dell’abitazione.

Il pignoramento dello stipendio e della pensione

Il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro non può superare 1/5 del netto della busta paga.

Lo stesso limite di un quinto vale nel caso di pignoramento della pensione; tuttavia, in tal caso tale limite non viene applicato sulla pensione intera ma sulla somma che residua una volta detratto il minimo vitale che per l’anno 2019 è pari ad € 686,98.

Se il creditore è Equitalia, il pignoramento può avvenire per massimo 1/10 se la mensilità di stipendio o pensione non supera 2.500 euro. Il pignoramento sale a 1/7 per stipendi o pensioni fino 5.000 euro e arriva a massimo1/5 per stipendi o pensioni superiori a 5.000 euro.

I beni dei familiari

I beni dei familiari del debitore, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare, non possono essere pignorati, ad eccezione del  coniuge  ma solo se in regime di comunione legale e, comunque, nei limiti del 50% sui beni rientranti nella comunione stessa.

Prescrizione del debito

Il debito non dura tutta la vita in quanto può prescriversi.

Il periodo che deve trascorrere affinchè un debito si prescriva varia a seconda della tipologia:

  • 10 anni per tutte le obbligazioni (per esempio un contratto);
  • 5 anni per quelle che derivano da fatti illeciti, da rapporto di lavoro subordinato, da multe stradali, da bollette;
  • 3 anni per la parcella dei professionisti;
  • 2 anni per i danni derivanti da incidenti stradali.

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