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SEPARAZIONE GIUDIZIALE

 

 
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La separazione giudiziale può essere chiesta da uno o entrambi i coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.

Ricapitolando i presupposti della separazione giudiziale sono:

  • Intollerabilità della convivenza che tra l'altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.
  • Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

In questo caso il giudice avrà l’onere di valutare l’effettiva esistenza dei presupposti di cui immediatamente sopra avuto riguardo non solo dei fatti posti a fondamento della domanda ma anche del valore che essi assumono per i coniugi, tenuto conto delle loro condizioni economiche, sociali e culturali.

La domada si separazione giudiziale si propone mediante ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda stessa si fonda.

Tale domanda va proposta al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo nel quale il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio: qualora il coniuge risultasse irreperibile o risiedesse all’estero  la domanda si propone al tribunale del luogo nel quale risiede o ha domicilio il richiedente; quando infine entrambi i coniugi risiedono all’estero, il ricorso può essere proposto davanti a qualsiasi tribunale della republlica.

A differenza della separazione consensuale la separazione giudiziale è un procedimento contenzioso avente 2 fasi:

1) la prima fase si svolge innanzi al presidente del tribunale che tenta la concilazione fra i coniugi; qualora tale conciliazione non riuscisse o il convenuto non comparisse, il presidente emana i provvedimenti temporanei ed urgenti come ad esmpio quello di far cessare la coabitazione.

2) la secoda fase invece si svolge innanzi al tribunale secondo le regole proprie del processo di cognizione ed in tal caso è obbligatoria la presenza del pubblico ministero.

 

L’intero procedimento si conclude con una sentenza che viene emessa dal tribunale in composizione collegiale che però può essere impugnata.

ADDEBITABILITA' DELLA SEPARAZIONE

Per ottenere la pronuncia di addebito della separazione, il coniuge istante deve farne precisa richiesta e deve provare l'imputabilità in capo all'altro coniuge della violazione dei doveri matrimoniali.

A titolo meramente esemplificativo, si fa notare che la separazione può essere addebitata al coniuge che:

a) sia rimasto indifferente alla depressione dell'altro, non sostenendolo economicamente e moralmente, violando cosi'  l'obbligo di assistenza coniugale;

b) abbandona la casa coniugale;

c) viola il dovere di fedeltà;

d) decida unilateralmente, magari anche con comportamenti ed atteggiamenti violenti ed eccessivamente rigidi, l'indirizzo della vita familiare;

e) aggredisca beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale, dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner.

Infedeltà coniugale,separazione per colpa, picchiare/maltrattare i figli/moglie/coniuge

 

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