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Assegno mantenimento coniuge

IL NOSTRO STUDIO LEGALE OFFRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ASSEGNO MANTENIMENTO DEL CONIUGE

Ai sensi dell’art. 151 , co. 2 , c.c., il giudice pronunziando la separazione  dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione  del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio

Il giudice pertanto può dichiarare a quale dei coniugi la separazione è addebitabile, ossia individuare il coniuge cui sono riferibili i comportamenti coscienti e volontari che hanno dato causa alla stessa.

Sono rilevanti tutte le violazioni degli obblighi sanciti dall’art. 14 c.c., come infedeltà, i maltrattamenti, l’opposizione di un genitore alle visite del figlio ai suoceri, l’opposizione immotivata di un coniuge a che l’altro svolga un attività lavorativa.

Ne deriva che il coniuge al quale non è addebitabile la separazione e che non ha adeguati redditi propri ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento (assegno mantenimento coniuge).

L’assegno di mantenimento del coniuge deve garantire a chi lo riceve la possibilità di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, purchè naturalmente il coniuge obbligato a corrispondere tale assegno sia nelle effettive condizioni economiche di adempiere.

Generalmente l’assegno di mantenimento è corrisposto mensilmente.

Il diritto al mantenimento non è riconosciuto al coniuge cui sia stata addebitata la separazione, che comunque mantiene il diritto agli alimenti quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà.

Il diritto agli alimenti  a differenza del mantenimento assicura al beneficiario solo una somma sufficiente a permettergli la sussistenza.

Cosa fare se il Coniuge obbligato NON versa l’Assegno di Mantenimento ?

Qualora il coniuge obbligato non versasse l’assegno di mantenimento, è necessario rivolgersi immediatamente ad un avvocato, in quanto la legge prevede varie possibilità per costringere il proprio coniuge a corrispondere la somma di denaro stabilita dal Tribunale a titolo di mantenimento.

Infatti,  nel caso in cui il coniuge obbligato non effettua il pagamento dell’assegno mensile o non ha provveduto a versare le quote mensili per determinati periodi durante l’anno, è possibile innanzitutto procedere in via esecutiva nei confronti del coniuge che non versa l’assegno, arrivando, se necessario, al pignoramento dei suoi beni mobili o immobili o addirittura lo stipendio ( o salario ) anche oltre la misura del quinto e la pensione erogata dall’inps.

In secondo luogo, è possibile richiedere il pagamento a tutti coloro ( terzi ) che sono tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato ( si pensi ad esempio il datore di lavoro ). In tal caso, dunque, grazie all’intervento di un legale, il coniuge beneficiario del mantenimento si vedrà versare, direttamente dal datore di lavoro del coniuge obbligato inadempiente, la somma di mantenimento a lui spettante.

In terzo luogo, altra strada percorribile consiste nel richiedere al Giudice il sequestro dei beni mobili ed immobili nonchè delle somme ( e cose a lui dovute ) del coniuge obbligato a somministrare l’assegno.

In ultima analisi si fa notare che, qualora il coniuge si allontanasse dalla residenza familiare e si trasferisse altrove non contribuendo alle spese della famiglia e non garantendo o garantendo a malapena le esigenze alimentari dell’altro coniuge e degli eventuali figli, il Giudice, in seguito all’intervento di un avvocato, può ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi.

SAL Studio Assistenza Legale offre consulenza legale stragiudiziale e giudiziale ai propri clienti per tutte le questionai relativa all’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato.

Per saperne di più al riguardo visitare il servizio di “Recupero dell’assegno di mantenimento

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